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	<title>ludus litterarius &#187; Costituzione</title>
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		<title>25 Aprile</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 00:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla.astolfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costituzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà &#8230; <a href="http://www.luduslitterarius.it/2010/04/25/25-aprile/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra costituzione.</p></blockquote>
<p> (<a title="wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Calamandrei">Piero Calamandrei</a>, <a href="http://www.luduslitterarius.it/2008/12/20/sulla-costituzione/">Discorso sulla Costituzione</a> tenuto ai giovani di Milano, 26 gennaio 1955)</p>
<p><a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2010/04/francesco_de_gregori-viva_litalia.mp3">Francesco De Gregori- Viva l&#8217;Italia</a></p>
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		<title>Rapporti politici</title>
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		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 15:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agno_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costituzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Diritti e doveri dei cittadini,  Rapporti politici Art. XLVIII Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge &#8230; <a href="http://www.luduslitterarius.it/2008/12/27/rapporti-politici-2/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diritti e doveri dei cittadini,  Rapporti politici</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. XLVIII<br />
</strong></p>
<p>Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto<br />
la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo<br />
esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l&#8217;esercizio<br />
del diritto di voto dei cittadini residenti all&#8217;estero e ne assicura<br />
l&#8217;effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione<br />
Estero per l&#8217;elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi<br />
nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati<br />
dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità<br />
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi<br />
di indegnità morale indicati dalla legge.
</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. IL<br />
</strong></p>
<p>Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti<br />
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica<br />
nazionale.
</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. L</strong></p>
<p>Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere<br />
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. LI</strong></p>
<p>Tutti i cittadini dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso possono accedere<br />
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,<br />
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica<br />
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra<br />
donne e uomini. La legge può, per l&#8217;ammissione ai pubblici uffici e alle<br />
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti<br />
alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto<br />
di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare<br />
il suo posto di lavoro.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. LII</strong></p>
<p>La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti<br />
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro<br />
del cittadino, né l&#8217;esercizio dei diritti politici. L&#8217;ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico<br />
della Repubblica.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. LIII</strong></p>
<p>Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione<br />
della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. LIV<br />
</strong></p>
<p>Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica<br />
e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere<br />
di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei<br />
casi stabiliti dalla legge.</p>
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		<title>Rapporti economici</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2008/12/22/rapporti-economici/</link>
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		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agno_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellanea]]></category>

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		<description><![CDATA[Diritti e doveri dei cittadini, Rapporti economici. Art. XXXV La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l&#8217;elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad &#8230; <a href="http://www.luduslitterarius.it/2008/12/22/rapporti-economici/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diritti e doveri dei cittadini, Rapporti economici</strong>.</p>
<p><strong>Art. XXXV</strong></p>
<p>La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l&#8217;elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali                intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi                stabiliti dalla legge nell&#8217;interesse generale, e tutela il lavoro                italiano all&#8217;estero.</p>
<p><strong>Art. XXXVI</strong></p>
<p>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla                quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente                ad assicurare a sé e alla famiglia un&#8217;esistenza libera e                dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita                dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali                retribuite, e non può rinunziarvi.</p>
<p><strong>Art. XXXVII</strong></p>
<p>La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di                lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni                di lavoro devono consentire l&#8217;adempimento della sua essenziale funzione                familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata                protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro                salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e                garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità                di retribuzione.</p>
<p><strong>Art. XXXVIII</strong></p>
<p>Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari                per vivere ha diritto al mantenimento e all&#8217;assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi                adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,                invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all&#8217;educazione e all&#8217;avviamento                professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti                predisposti o integrati dallo Stato. L&#8217;assistenza privata è libera.</p>
<p><strong>Art. XXXIX</strong></p>
<p>L&#8217;organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non                la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le                norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati                sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,                rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare                contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti                gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.</p>
<p><strong>Art. XL</strong></p>
<p>Il diritto di sciopero si esercita nell&#8217;ambito delle leggi che                lo regolano.</p>
<p><strong>Art. XLI</strong></p>
<p>L&#8217;iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità sociale                o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla                dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché                l&#8217;attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata                e coordinata a fini sociali.</p>
<p><strong>Art. XLII</strong></p>
<p>La proprietà è pubblica o privata. I beni economici                appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla                legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti                allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile                a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti                dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d&#8217;interesse                generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima                e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.</p>
<p><strong>Art. XLIII</strong></p>
<p>A fini di utilità generale la legge può riservare                originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo,                allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o                di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano                a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni                di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.</p>
<p><strong>Art. XLIV</strong></p>
<p>Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di                stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli                alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione                secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica                delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione                delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.</p>
<p><strong>Art. XLV</strong></p>
<p>La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione                a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.                La legge ne promuove e favorisce l&#8217;incremento con i mezzi più                idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere                e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell&#8217;artigianato.</p>
<p><strong>Art. XLVI</strong></p>
<p>Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia                con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto                dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle                leggi, alla gestione delle aziende.</p>
<p><strong>Art. XLVII</strong></p>
<p>La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue                forme; disciplina, coordina e controlla l&#8217;esercizio del credito. Favorisce l&#8217;accesso del risparmio popolare alla proprietà                dell&#8217;abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto                e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi                del Paese.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm">http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.html </a></p>
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		<title>sulla Costituzione</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2008/12/20/sulla-costituzione/</link>
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		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla.astolfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[PieroCalamandrei]]></category>

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		<description><![CDATA[Piero CALAMANDREI, &#8221;Discorso sulla Costituzione tenuto ai giovani di Milano, 26 gennaio 1955&#8221; Ascolta (durata 19 minuti e 26 secondi) Fonte: www.umanitaria.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Calamandrei">Piero CALAMANDREI</a>, &#8221;Discorso sulla Costituzione tenuto ai giovani di Milano, 26 gennaio 1955&#8221;</p>
<p><strong><a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2008/12/PieroCalamandrei.mp3">Ascolta</a></strong> (<em>durata 19 minuti e 26 secondi</em>)</p>
<p></p>
<p>Fonte:<a title="Umanitaria" href="http://www.umanitaria.it"> www.umanitaria.it</a></p>
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		<title>Diritti e doveri dei cittadini, Rapporti Etico-Sociali</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 13:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agno_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellanea]]></category>

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		<description><![CDATA[Ecco il 3° paragrafo! Domani non aspettate il 4° perchè è domenica e me la voglio svagare! Diritti e doveri dei cittadini, Rapporti Etico-Sociali Art.XXIX La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio &#8230; <a href="http://www.luduslitterarius.it/2008/12/20/diritti-e-doveri-dei-cittadini-rapporti-etico-sociali/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il 3° paragrafo! Domani non aspettate il 4° perchè è domenica e me la voglio svagare!</p>
<p><strong>Diritti e doveri dei cittadini, Rapporti Etico-Sociali</strong></p>
<p><strong>Art.XXIX</strong></p>
<p>La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull&#8217;eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell&#8217;unità familiare.</p>
<p><strong><span style="&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Art. XXX</span></strong></p>
<p>È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.</p>
<p><strong><span style="&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Art. XXXI</span></strong></p>
<p>La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l&#8217;adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l&#8217;infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.</p>
<p><strong><span style="&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Art. XXXII</span></strong></p>
<p>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.</p>
<p><strong><span style="&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Art. XXXIII</span></strong></p>
<p>L&#8217;arte e la scienza sono libere e libero ne è l&#8217;insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull&#8217;istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l&#8217;ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.</p>
<p><strong><span style="&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Art. XXXIV</span></strong></p>
<p>La scuola è aperta a tutti. L&#8217;istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm">http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm</a></p>
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		<title>Diritti e doveri dei cittadini</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2008/12/19/diritti-e-doveri-dei-cittadini/</link>
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		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agno_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costituzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Ehi ciao! Come promesso, ogni giorno scriverò un paragrafo della Costituzione Italiana! Ecco la parte successiva&#8230; Diritti e doveri dei cittadini, Rapporti civili Art. XIII La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o &#8230; <a href="http://www.luduslitterarius.it/2008/12/19/diritti-e-doveri-dei-cittadini/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ehi ciao! Come promesso, ogni giorno scriverò un paragrafo della Costituzione Italiana! Ecco la parte successiva&#8230;</p>
<p><strong>Diritti e doveri dei cittadini, Rapporti civili</strong></p>
<p><strong>Art. XIII</strong></p>
<p>La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o                perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della                libertà personale, se non per atto motivato dell&#8217;autorità                giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente                dalla legge, l&#8217;autorità di pubblica sicurezza può                adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati                entro quarantotto ore all&#8217;autorità giudiziaria e, se questa                non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono                revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque                sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.</p>
<p><strong>Art. XIV</strong></p>
<p>Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,                se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie                prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di                incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati                da leggi speciali.</p>
<p><strong>Art. XV</strong></p>
<p>La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni                altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato                dell&#8217;autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla                legge.</p>
<p><strong>Art. XVI</strong></p>
<p>Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in                qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che                la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità                o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata                da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica                e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.</p>
<p><strong>Art. XVII</strong></p>
<p>I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz&#8217;armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è                richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle                autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi                di sicurezza o di incolumità pubblica.</p>
<p><strong>Art. XVIII</strong></p>
<p>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,                per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,                anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di                carattere militare.</p>
<p><strong>Art. XIX</strong></p>
<p>Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa                in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda                e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché                non si tratti di riti contrari al buon costume.</p>
<p><strong>Art. XX</strong></p>
<p>Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d&#8217;una                associazione od istituzione non possono essere causa di speciali                limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per                la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.</p>
<p><strong>Art. XXI</strong></p>
<p>Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero                con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato                dell&#8217;autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali                la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di                violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l&#8217;indicazione                dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile                il tempestivo intervento dell&#8217;autorità giudiziaria, il sequestro                della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di                polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre                ventiquattro ore, fare denunzia all&#8217;autorità giudiziaria.                Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il                sequestro s&#8217;intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale,                che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte                le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce                provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.</p>
<p><strong>Art. XXII</strong></p>
<p>Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità                giuridica, della cittadinanza, del nome.</p>
<p><strong>Art. XXIII</strong></p>
<p>Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere                imposta se non in base alla legge.</p>
<p><strong>Art. XXIV</strong></p>
<p>Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti                e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del                procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi                per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli                errori giudiziari.</p>
<p><strong>Art. XXV</strong></p>
<p>Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito                per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che                sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non                nei casi previsti dalla legge.</p>
<p><strong>Art. XXVI</strong></p>
<p>L&#8217;estradizione del cittadino può essere consentita soltanto                ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.</p>
<p><strong>Art. XXVII</strong></p>
<p>La responsabilità penale è personale. L&#8217;imputato non è considerato colpevole sino alla condanna                definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso                di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.</p>
<p><strong>Art. XXVIII</strong></p>
<p>I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono                direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,                degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità                civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.</p>
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		<title>Col nuovo anno sta finendo il 60esimo della Costituzione!</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agno_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costituzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Oggi la Strocchi ci ha dato una copia del 1988 della Costituzione Italiana! Allora ho deciso che ogni giorno scriverò un paragrafo. Non fregate anticipandomi! Introduzione: La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. &#8230; <a href="http://www.luduslitterarius.it/2008/12/18/col-nuovo-anno-sta-finendo-il-60esimo-della-costituzione/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi la Strocchi ci ha dato una copia del 1988 della Costituzione Italiana! Allora ho deciso che ogni giorno scriverò un paragrafo. Non fregate anticipandomi!</p>
<p><strong>Introduzione:</strong></p>
<p>La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. Fu approvata dall&#8217;Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.</p>
<p><strong>Principi Fondamentali</strong></p>
<p><strong>Art. I</strong></p>
<p>L&#8217;Italia è una Repubblica democratica, fondata                          sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita                          nelle forme e nei limiti della Costituzione.</p>
<p><strong>Art. II</strong></p>
<p>La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili                          dell&#8217;uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali                          ove si svolge la sua personalità, e richiede l&#8217;adempimento                          dei doveri inderogabili di solidarietà politica,                          economica e sociale.</p>
<p><strong> Art. III</strong></p>
<p>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e                          sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,                          di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,                          di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli                          di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto                          la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono                          il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione                          di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica                          e sociale del Paese.</p>
<p><strong> Art. IV</strong></p>
<p>La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto                          al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo                          questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,                           secondo le proprie  possibilità e la propria scelta,                           un&#8217;attività                            o una funzione che concorra al progresso materiale o                           spirituale  della società.</p>
<p><strong> Art. V</strong></p>
<p>La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove                          le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo                          Stato il più ampio decentramento amministrativo;                          adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle                          esigenze dell&#8217;autonomia e del decentramento.</p>
<p><strong> Art. VI</strong></p>
<p>La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze                          linguistiche.</p>
<p><strong> Art. VII</strong></p>
<p>Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio                          ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.                         Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti,                         non richiedono procedimento di revisione costituzionale.</p>
<p><strong> Art. VIII</strong></p>
<p>Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere                          davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno                          diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto                          non contrastino con l&#8217;ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge                          sulla base di intese con le relative rappresentanze.</p>
<p><strong> Art. IX</strong></p>
<p>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la                          ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico                          della Nazione.</p>
<p><strong> Art. X</strong></p>
<p>L&#8217;ordinamento giuridico italiano si conforma alle                          norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata                          dalla legge in conformità delle norme e dei trattati                          internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l&#8217;effettivo                          esercizio delle libertà democratiche garantite                          dalla Costituzione italiana, ha diritto d&#8217;asilo nel                          territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite                          dalla legge. Non è ammessa l&#8217;estradizione dello straniero                         per  reati politici.</p>
<p><strong> Art. XI</strong></p>
<p>L&#8217;Italia ripudia la guerra come strumento di offesa                          alla libertà degli altri popoli e come mezzo                          di risoluzione delle controversie internazionali; consente,                          in condizioni di parità con gli altri Stati,                          alle  limitazioni di sovranità necessarie ad                          un ordinamento  che assicuri la pace e la giustizia                          fra le Nazioni; promuove  e favorisce le organizzazioni                          internazionali rivolte a  tale scopo.</p>
<p><strong>Art. XII</strong></p>
<p>La bandiera della Repubblica è il tricolore                         italiano:  verde, bianco e rosso, a tre bande verticali                         di eguali  dimensioni.</p>
<p><strong>Fine di &#8220;Costituzione Italiana, Principi Fondamentali&#8221;</strong></p>
<p>Fonte: http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html</p>
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